ANNESSO D ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "animali": gli animali vivi di qualsiasi specie; b) "zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; c) "frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) "traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.