(Annesso D-art. 1)
                              ANNESSO D 
                    ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI 
                             Articolo 1 
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: 
a) "animali": 
   gli animali vivi di qualsiasi specie; 
b) "zona di frontiera": 
       la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera 
terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale
e la cui delimitazione serve a distinguere  il  traffico  frontaliero
dagli altri traffici; 
c) "frontalieri": 
   le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; 
d) "traffico frontaliero": 
   le  importazioni  effettuate  da  frontalieri  tra  due  zone   di
frontiera attigue.