(Annesso D-art. 3)
                             Articolo 3 
Per  poter  beneficiare  delle  agevolazioni  concesse  dal  presente
allegato: 
a)  gli  animali  devono  appartenere  ad  una  persona  stabilita  o
residente fuori del territorio di ammissione temporanea; 
b) gli animali da tiro utilizzati  per  la  coltivazione  di  terreni
   situati nella zona di frontiera di  ammissione  temporanea  devono
   essere importati da frontalieri nella zona di frontiera attigua  a
   quella di ammissione temporanea.