(Annesso D-art. 4)
                             Articolo 4 
1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui  all'articolo
   3, lettera b) del presente allegato o degli animali importati  per
   la transumanza o il pascolo su terreni nella zona di frontiera  e'
   accordata senza che venga richiesto  alcun  documento  doganale  e
   senza che venga costituita alcuna garanzia. 
2. Ciascuna  Parte   contraente   puo'   subordinare   il   beneficio
   dell'ammissione temporanea degli animali di  cui  al  paragrafo  1
   alla presentazione di un inventario e di  un  impegno  scritto  in
   merito alla loro riesportazione.