(Annesso D-art. 5)
                             Articolo 5 
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una  riserva,
   alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione,
   nei confronti dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente allegato. 
2. Ciascuna Parte contraente ha parimenti il diritto di formulare una
   riserva, alle condizioni di cui  all'articolo  29  della  presente
   convenzione, nei confronti dei punti 12 e  13  dell'appendice  del
   presente allegato.