Articolo 5 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente allegato. 2. Ciascuna Parte contraente ha parimenti il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dei punti 12 e 13 dell'appendice del presente allegato.