ANNESSO E ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate in sospensione parziale": le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonche' le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori. b) "sospensione parziale": La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.