(Annesso E-art. 1)
                              ANNESSO E 
                ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE 
                 IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E 
                    DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE 
                             Articolo 1 
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: 
a) "merci importate in sospensione parziale": 
   le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente 
   convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per 
   beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione 
   totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonche' le merci 
   che non sono menzionate negli altri allegati della presente 
   convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate 
   temporaneamente per fini quali la  produzione  o  l'esecuzione  di
lavori. 
b) "sospensione parziale": 
   La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse 
   all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero 
   state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate  al
regime dell'ammissione temporanea.