(Annesso E-art. 6)
                             Articolo 6 
L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da  riscuotere  non
deve, in alcun caso, essere superiore  a  quello  che  sarebbe  stato
riscosso in caso di immissione in consumo delle  merci  in  causa  il
giorno  in  cui  sono  state  vincolate  al  regime   dell'ammissione
temporanea.