(Annesso E-art. 7)
                             Articolo 7 
1.   La   riscossione   dell'importo   dei   dazi   e   delle   tasse
all'importazione  esigibili  a  norma  del   presente   allegato   e'
effettuata dall'autorita' competente a regime appurato. 
2. Quando, conformemente all'articolo 13 della presente  convenzione,
l'appuramento dell'ammissione temporanea e' operato con  l'immissione
in  consumo  delle  merci,  l'importo  dei   dati   e   delle   tasse
all'importazione  eventualmente  gia'   riscosso   a   titolo   della
sospensione parziale deve essere detratto  dall'importo  dei  dazi  e
delle tasse all'importazione da pagare  a  titolo  di  immissione  in
consumo.