(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
               CONVENZIONE SULL'AMMISSIONE TEMPORANEA 
                              Preambolo 
   LE PARTI CONTRAENTI alla presente Convenzione elaborata sotto  gli
auspici del Consiglio di cooperazione doganale, 
   RITENENDO non soddisfacente la situazione attuale di molteplicita'
e dispersione delle Convenzioni doganali internazionali di ammissione
temporanea, 
   CONSIDERANDO  che   questa   situazione   potrebbe   ulteriormente
aggravarsi in avvenire quando nuovi  casi  di  ammissione  temporanea
dovranno essere oggetto di una regolamentazione internazionale, 
   IN CONSIDERAZIONE dell'auspicio formulato dai  rappresentanti  del
commercio e da  altri  ambienti  interessati,  di  pervenire  ad  una
agevolazione degli adempimenti per l'ammissione temporanea, 
   CONSIDERANDO che la semplificazione e l'armonizzazione dei  regimi
doganali ed in particolare l'adozione di uno strumento internazionale
unico incorporante tutte  le  Convenzioni  esistenti  in  materia  di
ammissione temporanea possono  facilitare  agli  utenti  l'osservanza
delle disposizioni  internazionali  in  vigore  per  quanto  riguarda
l'ammissione temporanea e contribuire efficacemente allo sviluppo del
commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali, 
   CONVINTE   che   uno   strumento   internazionale   che   proponga
disposizioni uniformi in  materia  di  ammissione  temporanea  potra'
fornire  vantaggi  sostanziali  per  gli  scambi   internazionali   e
garantire  un  livello  piu'  elevato   di   semplificazione   e   di
armonizzazione dei regimi doganali, obiettivo quest'ultimo essenziale
del Consiglio di cooperazione doganale, 
   RISOLUTE  ad  agevolare  l'ammissione   temporanea   mediante   la
semplificazione  e  l'armonizzazione  delle  procedure,   perseguendo
obiettivi di  natura  economica,  umanitaria,  culturale,  sociale  o
turistica, 
   CONSIDERANDO che l'adozione di modelli standardizzati di titoli di
ammissione  temporanea,  come   documenti   doganali   internazionali
accompagnati  da  una  garanzia   internazionale,   contribuira'   ad
agevolare le procedure di ammissione temporanea in caso di  richiesta
di un documento doganale e di una garanzia, 
   Hanno convenuto quanto segue: 
                           Articolo primo 
   Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione: 
   a) l'espressione "ammissione temporanea" significa: 
   il regime doganale in base al quale determinate merci (compresi  i
mezzi di  trasporto)  possono  essere  introdotte  in  un  territorio
doganale  in  temporanea  esenzione  dal  pagamento  del   dazio   di
importazione, e senza  che  siano  applicati  divieti  o  restrizioni
all'importazione di natura economica: tali merci (compresi i mezzi di
trasporto), devono essere importate per un fine specifico e  la  loro
riesportazione deve essere prevista  entro  un  determinato  periodo,
senza  che  esse  abbiano  subito  modifiche,   tranne   un   normale
deprezzamento derivante dall'uso; 
   b) l'espressione "dazio di importazione" significa: 
   i diritti doganali ed ogni altro diritto, imposta e dazio doganale
o  imposizioni  varie  percepite  sull'importazione  o  in  occasione
dell'importazione  di  merci,  compresi  i  mezzi  di  trasporto   ad
accezione di dazi ed imposizioni il cui importo e' limitato al  costo
approssimativo dei servizi resi; 
   c) l'espressione "garanzia" significa: 
   cio' che comprova, per le Dogane, l'adempimento di un obbligo loro
dovuto. La garanzia e' detta globale quando  garantisce  l'esecuzione
degli obblighi prescritti per le varie operazioni. 
   d) l'espressione "titolo di ammissione temporanea" significa: 
   Il documento doganale  internazionale  valido  come  dichiarazione
doganale, che consente di identificare le merci compresi i  mezzi  di
trasporto e che comporta una garanzia valida a livello internazionale
intesa a coprire i dazi di importazione; tali  titoli  figurano  alle
appendici I e II dell'Annesso A. 
   e) l'espressione "Unione doganale o economica" significa: 
   Una unione costituita e composta dai membri di cui al paragrafo  1
dell'articolo 24 della presente Convenzione e  avente  competenza  ad
adottare una propria legislazione  obbligatoria  per  i  suoi  membri
nelle materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere - in
base alle sue procedure interne - di firmare,  ratificare  o  aderire
alla presente Convenzione. 
   f) l'espressione "persona" significa: 
   una persona sia fisica che morale, salvo se diversamente  disposto
dal contesto; 
   g) l'espressione " Consiglio" significa: 
   l'organo instaurato dalla Convenzione istitutiva del Consiglio  di
cooperazione doganale, Bruxelles 15 dicembre 1950, 
   h) l'espressione "ratifica" significa: 
   la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.