TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULL'AMMISSIONE TEMPORANEA Preambolo LE PARTI CONTRAENTI alla presente Convenzione elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, RITENENDO non soddisfacente la situazione attuale di molteplicita' e dispersione delle Convenzioni doganali internazionali di ammissione temporanea, CONSIDERANDO che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi in avvenire quando nuovi casi di ammissione temporanea dovranno essere oggetto di una regolamentazione internazionale, IN CONSIDERAZIONE dell'auspicio formulato dai rappresentanti del commercio e da altri ambienti interessati, di pervenire ad una agevolazione degli adempimenti per l'ammissione temporanea, CONSIDERANDO che la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ed in particolare l'adozione di uno strumento internazionale unico incorporante tutte le Convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea possono facilitare agli utenti l'osservanza delle disposizioni internazionali in vigore per quanto riguarda l'ammissione temporanea e contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali, CONVINTE che uno strumento internazionale che proponga disposizioni uniformi in materia di ammissione temporanea potra' fornire vantaggi sostanziali per gli scambi internazionali e garantire un livello piu' elevato di semplificazione e di armonizzazione dei regimi doganali, obiettivo quest'ultimo essenziale del Consiglio di cooperazione doganale, RISOLUTE ad agevolare l'ammissione temporanea mediante la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure, perseguendo obiettivi di natura economica, umanitaria, culturale, sociale o turistica, CONSIDERANDO che l'adozione di modelli standardizzati di titoli di ammissione temporanea, come documenti doganali internazionali accompagnati da una garanzia internazionale, contribuira' ad agevolare le procedure di ammissione temporanea in caso di richiesta di un documento doganale e di una garanzia, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione: a) l'espressione "ammissione temporanea" significa: il regime doganale in base al quale determinate merci (compresi i mezzi di trasporto) possono essere introdotte in un territorio doganale in temporanea esenzione dal pagamento del dazio di importazione, e senza che siano applicati divieti o restrizioni all'importazione di natura economica: tali merci (compresi i mezzi di trasporto), devono essere importate per un fine specifico e la loro riesportazione deve essere prevista entro un determinato periodo, senza che esse abbiano subito modifiche, tranne un normale deprezzamento derivante dall'uso; b) l'espressione "dazio di importazione" significa: i diritti doganali ed ogni altro diritto, imposta e dazio doganale o imposizioni varie percepite sull'importazione o in occasione dell'importazione di merci, compresi i mezzi di trasporto ad accezione di dazi ed imposizioni il cui importo e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) l'espressione "garanzia" significa: cio' che comprova, per le Dogane, l'adempimento di un obbligo loro dovuto. La garanzia e' detta globale quando garantisce l'esecuzione degli obblighi prescritti per le varie operazioni. d) l'espressione "titolo di ammissione temporanea" significa: Il documento doganale internazionale valido come dichiarazione doganale, che consente di identificare le merci compresi i mezzi di trasporto e che comporta una garanzia valida a livello internazionale intesa a coprire i dazi di importazione; tali titoli figurano alle appendici I e II dell'Annesso A. e) l'espressione "Unione doganale o economica" significa: Una unione costituita e composta dai membri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 24 della presente Convenzione e avente competenza ad adottare una propria legislazione obbligatoria per i suoi membri nelle materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere - in base alle sue procedure interne - di firmare, ratificare o aderire alla presente Convenzione. f) l'espressione "persona" significa: una persona sia fisica che morale, salvo se diversamente disposto dal contesto; g) l'espressione " Consiglio" significa: l'organo instaurato dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, Bruxelles 15 dicembre 1950, h) l'espressione "ratifica" significa: la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.