Articolo 12 La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta con l'accordo delle autorita' competenti mediante la sistemazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi o zone franche, in magazzini doganali o sotto il regime di transito doganale, in vista di una loro ulteriore esportazione o di ogni altra destinazione autorizzata.