(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
   La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta  con
l'accordo delle autorita' competenti mediante la  sistemazione  delle
merci (compresi i  mezzi  di  trasporto)  in  porti  franchi  o  zone
franche,  in  magazzini  doganali  o  sotto  il  regime  di  transito
doganale, in vista di una loro ulteriore esportazione o di ogni altra
destinazione autorizzata.