(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
   La cessazione  dell'ammissione  temporanea  puo'  essere  ottenuta
quando le merci vengono destinate  al  consumo  interno  se  cio'  e'
giustificato  dalle  circostanze  e  autorizzato  dalla  legislazione
nazionale, sotto riserva che siano soddisfatte  le  condizioni  e  le
formalita' applicabili in questo caso.