(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
   1. La cessazione dell'ammissione temporanea puo'  essere  ottenuta
se le merci (compresi i mezzi di trasporto) che sono state gravemente
danneggiate, a causa di incidenti o di forza maggiore, sono, in  base
ad una decisione delle autorita' doganali: 
   a) soggette al dazio di importazione dovuto alla data  della  loro
presentazione in dogana in condizioni danneggiate ai fini della 
cessazione dell'ammissione temporanea; oppure 
   b)  rilasciate,  senza  obbligo  di  pagamento,   alle   autorita'
competenti del territorio di ammissione temporanea; nel qual caso  il
beneficiario dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento 
del dazio di importazione; oppure 
   c)  distrutte,  sotto   controllo   ufficiale,   a   spese   degli
interessati, i detriti e le parti  ricuperate  essendo  soggette,  in
caso di immissione sul mercato del consumo, al dazio di  importazione
dovuto alla data ed in base alle condizioni in  cui  le  merci  erano
state presentate in dogana dopo un incidente o forza maggiore. 
   2. La cessazione dell'ammissione temporanea puo'  altresi'  essere
ottenuta se,  dietro  richiesta  dell'interessato  ed  in  base  alla
decisione delle autorita' doganali, le merci,  compresi  i  mezzi  di
trasporto vengono destinate ad  una  delle  destinazioni  di  cui  ai
capoversi b) o c) del paragrafo 1 precedente. 
   3. La cessazione dell'ammissione temporanea puo'  altresi'  essere
ottenuta a richiesta dell'interessato se quest'ultimo giustifica  con
soddisfazione delle autorita' doganali la distruzione  o  la  perdita
totale delle merci,  compresi  i  mezzi  di  trasporto,  a  causa  di
incidente o di  forza  maggiore.  In  questo  caso,  il  beneficiario
dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento del dazio di
importazione.