(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
   1. Se l'ammissione temporanea e' subordinata ad una autorizzazione
preliminare,  quest'ultima  dovra'   essere   concessa   dall'Ufficio
doganale competente nei piu' brevi termini possibili. 
   2. Se, in casi eccezionali, e' richiesta un'autorizzazione diversa
da quella doganale,  essa  sara'  concessa  nei  piu'  brevi  termini
possibili.