(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17 
   Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un  minimo
di   agevolazioni   da   concedere   e   non   frappongono   ostacoli
all'applicazione di agevolazioni maggiori  che  le  Parti  contraenti
concedono o  potrebbero  concedere  in  virtu'  sia  di  disposizioni
unilaterali sia di accordi bilaterali o multilaterali.