(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
   1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione i  territori
delle  Parti  contraenti  che  costituiscono  un'Unione  doganale  od
economica possono essere considerati come un unico territorio. 
   2. Nessuna disposizione  della  presente  Convenzione  esclude  il
diritto per le Parti contraenti che costituiscono un'Unione  doganale
o  economica  di  prevedere  norme   particolari   applicabili   alle
operazioni di ammissione temporanea sul territorio di  questa  Unione
sempre che tali norme non riducano  le  agevolazioni  previste  dalla
presente Convenzione.