(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
   1. Ciascuna Parte contraente si impegna a  concedere  l'ammissione
temporanea alle condizioni previste dalla presente Convenzione,  alle
merci- compresi i mezzi di trasporto- che sono oggetto degli  Annessi
alla presente Convenzione. 
   2.  Fatte  salve  le  disposizioni  dell'Annesso  E   l'ammissione
temporanea   e'   concessa   in   sospensione   totale   del    dazio
d'importazione, senza  che  siano  applicati  divieti  o  restrizione
all'importazione di natura economica.