(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
   1.  Un  Comitato  di  gestione   e'   costituito   per   esaminare
l'attuazione della presente  Convenzione,  studiare  i  provvedimenti
volti ad assicurare una interpretazione ed  una  attuazione  uniformi
della Convenzione ed esaminare ogni emendamento proposto. 
   2. Le Parti contraenti sono membri del Comitato  di  gestione.  Il
Comitato puo'  decidere  che  l'amministrazione  competente  di  ogni
Membro, Stato o territorio doganale individuale di  cui  all'articolo
24 della presente Convenzione che non e' Parte contraente, nonche'  i
rappresentanti   delle   Organizzazioni   internazionali,    possono,
trattandosi di questioni che li interessano, assistere alle  sessioni
del Comitato in qualita' di osservatori. 
   3. Il Consiglio  fornisce  al  Comitato  i  necessari  servizi  di
segretariato. 
   4. Il Comitato procede in occasione di ciascuna sua  sessione,  ad
eleggere il suo Presidente e Vice-Presidente. 
   5. Le amministrazioni competenti delle Parti contraenti comunicano
al  Consiglio  proposte  motivate  di   emendamenti   alla   presente
Convenzione,  nonche'  le  domande  di  iscrizione  degli   argomenti
all'ordine del giorno  delle  sessioni  del  Comitato.  Il  Consiglio
trasmette tali comunicazioni alle autorita'  competenti  delle  Parti
contraenti ed a quei Membri,  Stati  o  territori  doganali,  di  cui
all'articolo 24  della  presente  Convenzione,  che  non  sono  Parti
contraenti. 
   6. Il Consiglio convoca il  Comitato  ad  una  data  stabilita  da
quest'ultimo, nonche' su richiesta delle  amministrazioni  competenti
di almeno due Parti contraenti.  Esso  distribuisce  il  progetto  di
ordine  del  giorno  alle  amministrazioni  competenti  delle   Parti
contraenti ed a quei  Membri,  Stati  o  territori  doganali  di  cui
all'articolo 24  della  presente  Convenzione,  che  non  sono  Parti
contraenti, almeno sei mesi prima della sessione del Comitato. 
   7. Su decisione del Comitato adottata la virtu' delle disposizioni
del paragrafo  2  del  presente  articolo,  il  Consiglio  invita  le
amministrazioni competenti di quei Membri, Stati o territori doganali
di cui all'Articolo 24, che non sono  Parti  contraenti,  nonche'  le
organizzazioni internazionali interessate, a farsi  rappresentare  da
osservatori alle sessioni del Comitato. 
   8. Le proposte sono  messe  ai  voti.  Ciascuna  Parte  contraente
rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le  proposte  diverse
dalle proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate
dal Comitato a maggioranza dei voti espressi dai  Membri  presenti  e
votanti. Le proposte di emendamento alla  presente  Convenzione  sono
adottate a maggioranza di due terzi  dei  voti  espressi  dai  membri
presenti e votanti. 
   9. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 24  della
presente Convenzione, le Unioni  doganali  o  economiche  Parti  alla
Convenzione dispongono, in caso di votazione, solo di  un  numero  di
voti pari al totale dei voti attribuibili ai  loro  Membri  che  sono
Parti contraenti alla presente Convenzione. 
   10. Il Comitato adotta un rapporto prima della chiusura della  sua
sessione. 
   11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo il
Regolamento interno del Consiglio sara' applicabile  a  meno  che  il
Comitato non decida diversamente.