(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
   1. Ogni controversia tra due o piu' Parti  contraenti  per  quanto
concerne l'interpretazione o l'attuazione della presente  Convenzione
sara' risolta per quanto possibile per mezzo di  negoziati  tra  tali
Parti. 
   2. Ogni controversia che non e' risolta per  via  negoziale  sara'
deferita dalle Parti alla controversia al Comitato  di  gestione,  il
quale esaminera' la controversia e formulera' raccomandazioni per  la
sua soluzione. 
   3. Le Parti alla controversia  possono  decidere  in  anticipo  di
comune accordo  di  accettare  le  raccomandazioni  del  Comitato  di
gestione.