(Convenzione-art. 24)
                             Articolo 24 
   1. Ogni Membro del Consiglio ed  ogni  Membro  dell'Organizzazione
delle Nazioni  Unite  o  delle  sue  Istituzioni  specializzate  puo'
divenire Parte contraente alla presente Convenzione: 
   a) firmandola, senza riserva di ratifica; 
   b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata sotto
riserva di ratifica; 
   c) aderendovi. 
   2. La presente Convenzione e' aperta alla firma dei Membri di  cui
al paragrafo 1 del presente articolo sia nel corso delle sessioni del
Consiglio durante le quali e' stata adottata sia, in seguito,  presso
la sede del Consiglio a Bruxelles,  fino  al  30  giugno  1991.  Dopo
questa data la Convenzione sara'  aperta  all'adesione  dei  predetti
Membri. 
   3. Ogni Stato o governo  di  ogni  distinto  territorio  doganale,
proposto da  una  Parte  Contraente  ufficialmente  incaricata  della
conduzione  delle  sue  relazioni  diplomatiche,  ma  autonomo  nella
conduzione delle sue relazioni commerciali, che non e'  membro  delle
Organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al  quale
un invito e' stato rivolto a tal fine dal Depositario a richiesta del
Comitato di gestione, puo' divenire Parte  Contraente  alla  presente
Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 
   4. Ogni Membro, Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi  1
o 3 del  presente  articolo  specifica,  all'atto  di  firmare  o  di
ratificare la presente Convenzione o di  aderirvi,  gli  Annessi  che
accetta, rimanendo inteso che e' tenuto ad accettare l'Annesso  A  ed
almeno  un  altro  Annesso.  Esso  puo'  in  seguito  notificare   il
Depositario che accetta uno o piu' altri Annessi. 
   5. Le Parti contraenti che accettano ogni  nuovo  Annesso  che  il
Comitato di gestione decide di incorporare alla presente Convenzione,
notificano il  Depositario  in  tal  senso,  in  conformita'  con  il
paragrafo 4 del presente articolo. 
   6. Le Parti contraenti notificano al Depositario le condizioni  di
applicazione o le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8,  e
dell'articolo   24,   paragrafo   7   della   presente    Convenzione
dell'articolo 2, paragrafi 2 e  3  dell'Annesso  A,  dell'articolo  4
dell'Annesso E. Esse notificano altresi' ogni  modifica  sopravvenuta
nell'attuazione delle presenti disposizioni. 
   7. Ogni Unione doganale o economica puo', in  conformita'  con  le
disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del  presente  Articolo,  divenire
Parte Contraente  alla  presente  Convenzione.  L'Unione  doganale  o
economica informa il Depositario sulla sua  competenza  in  relazione
alle  materie  regolate  della  presente  Convenzione:  Tale   Unione
doganale o economica, Parte  contraente  alla  presente  Convenzione,
esercita per le questioni di sua competenza, diritti a  nome  proprio
ed adempie alle responsabilita' conferite dalla presente  Convenzione
ai suoi Membri che sono Parti Contraenti alla  presente  Convenzione.
In  tal  caso,  questi  Membri  non  sono  abilitati  ad   esercitare
individualmente tali diritti, compreso il diritto di voto.