Articolo 24 1. Ogni Membro del Consiglio ed ogni Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue Istituzioni specializzate puo' divenire Parte contraente alla presente Convenzione: a) firmandola, senza riserva di ratifica; b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata sotto riserva di ratifica; c) aderendovi. 2. La presente Convenzione e' aperta alla firma dei Membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia nel corso delle sessioni del Consiglio durante le quali e' stata adottata sia, in seguito, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo questa data la Convenzione sara' aperta all'adesione dei predetti Membri. 3. Ogni Stato o governo di ogni distinto territorio doganale, proposto da una Parte Contraente ufficialmente incaricata della conduzione delle sue relazioni diplomatiche, ma autonomo nella conduzione delle sue relazioni commerciali, che non e' membro delle Organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al quale un invito e' stato rivolto a tal fine dal Depositario a richiesta del Comitato di gestione, puo' divenire Parte Contraente alla presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 4. Ogni Membro, Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo specifica, all'atto di firmare o di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, gli Annessi che accetta, rimanendo inteso che e' tenuto ad accettare l'Annesso A ed almeno un altro Annesso. Esso puo' in seguito notificare il Depositario che accetta uno o piu' altri Annessi. 5. Le Parti contraenti che accettano ogni nuovo Annesso che il Comitato di gestione decide di incorporare alla presente Convenzione, notificano il Depositario in tal senso, in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo. 6. Le Parti contraenti notificano al Depositario le condizioni di applicazione o le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 7 della presente Convenzione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'Annesso A, dell'articolo 4 dell'Annesso E. Esse notificano altresi' ogni modifica sopravvenuta nell'attuazione delle presenti disposizioni. 7. Ogni Unione doganale o economica puo', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente Articolo, divenire Parte Contraente alla presente Convenzione. L'Unione doganale o economica informa il Depositario sulla sua competenza in relazione alle materie regolate della presente Convenzione: Tale Unione doganale o economica, Parte contraente alla presente Convenzione, esercita per le questioni di sua competenza, diritti a nome proprio ed adempie alle responsabilita' conferite dalla presente Convenzione ai suoi Membri che sono Parti Contraenti alla presente Convenzione. In tal caso, questi Membri non sono abilitati ad esercitare individualmente tali diritti, compreso il diritto di voto.