(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
   1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva  di
ratifica e tutti  gli  strumenti  di  ratifica  e  di  adesione  sono
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio. 
   2. Il Depositario: 
   a) riceve i testi originali della presente Convenzione e  provvede
alla loro custodia. 
   b) Predispone copie certificate conformi dei testi originali della
presente Convenzione e le trasmette ai Membri ed alle Unioni Doganali
o economiche di cui  ai  paragrafi  1  e  7  dell'articolo  24  della
presente Convenzione. 
   c) Riceve ogni  firma  con  o  senza  riserva  di  ratifica,  ogni
ratifica o adesione alla presente Convenzione,  riceve  e  custodisce
tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative alla presente
Convenzione. 
   d) Esamina se  una  firma,  uno  strumento,  una  notifica  o  una
comunicazione relativa alla presente Convenzione e' redatta in  buona
e debita forma e, se del caso, notifica il caso alla Parte contraente
in causa. 
   e) Notifica alle Parti contraenti alla presente Convenzione,  agli
altri  firmatari,  ai  Membri  del  Consiglio  che  non  sono   Parti
Contraenti  alla  presente  Convenzione  ed  al  Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: 
   - le firme, ratifiche, adesioni ed accettazioni di Annessi di  cui
all'articolo 24 della presente Convenzione; 
   -  i  nuovi  Annessi  che  il  Comitato  di  gestione  decide   di
incorporare alla Convenzione; 
   - la data alla quale la presente Convenzione e ciascuno  dei  suoi
Annessi entrano in vigore in conformita' con l'articolo 26; 
   - le notifiche ricevute in conformita' con gli articoli 8, 24, 29,
30 e 32 della presente Convenzione; 
   - le denuncie ricevute in  conformita'  con  l'articolo  31  della
presente Convenzione; 
   - gli emendamenti ritenuti accettati secondo l'articolo  32  della
presente Convenzione e la data della loro entrata in vigore. 
   3. Se  una  divergenza  sorge  tra  una  Parte  contraente  ed  il
Depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di  quest'ultimo,
il  Depositario  o  detta  Parte  debbono  sottoporre  la   questione
all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari o, se del
caso, al Consiglio.