(Convenzione-art. 26)
                             Articolo 26 
   1. La presente Convenzione entra  in  vigore  tre  mesi  dopo  che
cinque dei Membri o delle Unioni doganali  o  economiche  di  cui  ai
paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 di  cui  sopra  abbiamo  firmato  la
presente Convenzione senza riserva di ratifica o depositato  il  loro
strumento di ratifica o di adesione. 
   2. Nei confronti di ogni Parte Contraente che  firma  la  presente
Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifica o vi aderisce,
dopo che cinque Membri o Unioni doganali  o  economiche  abbiano  sia
firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, sia  depositato  il
loro strumento di ratifica o di  adesione,  la  presente  Convenzione
entra in vigore tre mesi dopo che detta parte Contraente  ha  firmato
senza riserva di ratifica o depositato il suo strumento di ratifica o
di adesione. 
   3. Ogni Annesso alla presente Convenzione entra in vigore tre mesi
dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche hanno accettato
tale Annesso. 
   4. Per ogni Parte Contraente  che  accetta  un  Annesso  dopo  che
cinque Membri o  Unioni  doganali  o  economiche  l'hanno  accettato,
l'Annesso entra in vigore tre mesi dopo che tale Parte Contraente  ha
notificato la sua accettazione.  Tuttavia  nessun  Annesso  entra  in
vigore nei confronti di una Parte contraente  prima  dell'entrata  in
vigore  della  stessa  Convenzione  nei  confronti  di   tale   Parte
Contraente.