(Convenzione-art. 27)
                             Articolo 27 
   All'entrata in vigore di un Annesso alla presente Convenzione  che
comporta una disposizione  abrogatoria,  tale  Annesso  abroghera'  e
sostituira' le Convenzioni e le disposizioni  delle  Convenzioni  che
sono oggetto della disposizione abrogatoria nelle  relazioni  tra  le
Parti Contraenti che hanno accettato tale Annesso e  che  sono  Parti
contraenti alle Convenzioni.