(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
   1. Per quanto concerne l'attuazione  della  presente  Convenzione,
gli Annessi in vigore nei confronti  di  una  Parte  contraente  sono
parte integrante della Convenzione; per quanto  concerne  tale  Parte
contraente, ogni riferimento alla Convenzione si applica dunque anche
a tali Annessi. 
   2. Ai fini del voto in  seno  al  Comitato  di  gestione,  ciascun
Annesso e' considerato come costituente una Convenzione individuale.