(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29 
   1. Si riterra'  che  ciascuna  Parte  contraente  che  accetta  un
Annesso, accetta tutte le disposizioni contenute in  tale  Annesso  a
meno   che   essa   non   notifichi    al    Depositario,    all'atto
dell'accettazione di tale Annesso o successivamente, la  disposizione
o le disposizioni per le quali essa formula delle riserve, sempre che
tale possibilita' sia prevista nell'Annesso in  questione,  indicando
le differenze esistenti tra le norme della sua legislazione nazionale
e le disposizioni in questione. 
   2. Ciascuna Parte Contraente esamina almeno ogni cinque  anni,  le
disposizioni riguardo  alle  quali  essa  ha  formulato  riserve,  le
raffronta  alle  disposizioni  della  sua  legislazione  nazionale  e
notifica al Depositario le risultanze di tale esame. 
   3. Ogni Parte Contraente che ha formulato delle  riserve  puo'  in
ogni tempo ritirarle, in tutto  o  in  parte,  mediante  notifica  al
Depositario indicando la data alla quale queste  riserve  sono  state
ritirate.