(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
   1. Ogni Parte contraente puo', sia al momento  della  firma  senza
riserva  di   ratifica,   della   ratifica   o   dell'adesione,   sia
successivamente,  notificare   al   Depositario   che   la   presente
Convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei suoi territori  le
cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita'. 
Tale notifica ha  effetto  tre  mesi  dopo  la  data  alla  quale  il
Depositario la riceve. Tuttavia  la  Convenzione  non  puo'  divenire
applicabile ai territori designati nella  notifica  prima  di  essere
 entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente interessata. 
   2. Ogni Parte Contraente che, in attuazione del  paragrafo  1  del
presente articolo, ha  notificato  che  la  presente  Convenzione  si
estende ad un territorio le cui relazioni internazionali  sono  poste
sotto la sua responsabilita',  puo'  notificare  al  Depositario,  in
conformita' con le condizioni previste all'articolo 31 della presente
Convenzione,  che  tale   territorio   cessera'   di   applicare   la
Convenzione.