(Convenzione-art. 32)
                             Articolo 32 
   1.  Il  Comitato  di  gestione,  riunito  in  conformita'  con  le
condizioni previste all'articolo 22 della presente Convenzione,  puo'
raccomandare emendamenti alla presente Convenzione  nonche'  ai  suoi
Annessi. 
   2. Il testo di  ogni  emendamento  in  tal  modo  raccomandato  e'
comunicato  dal  Depositario  alle  Parti  contraenti  alla  presente
Convenzione, agli altri firmatari ed ai Membri del Consiglio che  non
sono Parti contraenti alla presente Convenzione. 
   3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata  in  conformita'
con il paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le
Parti contraenti entro sei mesi a decorrere dallo scadere del periodo
di  dodici  mesi  successivo  alla  data  della  comunicazione  della
raccomandazione di emendamento,  qualora  nessuna  obiezione  a  tale
raccomandazione di emendamento sia stata notificata al depositario da
una Parte contraente durante questo periodo. 
   4. Se un'obiezione alla raccomandazione di  emendamento  e'  stata
notificata al depositario da una Parte contraente prima dello scadere
del periodo di dodici  mesi  di  cui  al  paragrafo  3  del  presente
articolo, si considera che l'emendamento non e'  stato  accettato  ed
esso non produce effetto. 
   5. Ai fini della notifica  di  un'obiezione,  ciascun  Annesso  e'
considerato come costituente una Convenzione individuale.