(Convenzione-art. 33)
                             Articolo 33 
   1. Si riterra' che ogni Parte contraente che ratifica la  presente
Convenzione o vi aderisce, abbia accettato gli emendamenti entrati in
vigore alla data del deposito del suo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione. 
   2. Si riterra' che ogni Parte contraente che  accetta  un  Annesso
abbia accettato gli emendamenti a tale Annesso entrati in vigore alla
data alla quale essa notifica la  sua  accettazione  al  Depositario,
salvo se essa formula riserve  in  conformita'  con  le  disposizioni
dell'articolo 29 della presente Convenzione.