(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
   1. A meno che un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte
contraente ha diritto di subordinare  l'ammissione  temporanea  delle
merci, compresi i  mezzi  di  trasporto,  alla  presentazione  di  un
documento doganale ed alla formazione di una garanzia. 
   2. Se, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1  di  cui
sopra,  e'  richiesta  una  garanzia,  le  persone   che   effettuano
abitualmente  operazioni  di  ammissione  temporanea  possono  essere
autorizzate a formare una garanzia globale. 
   3. Salvo disposizioni contrarie previste in un Annesso,  l'importo
della  garanzia  non  sara'  superiore  all'importo  del   dazio   di
importazione la cui esazione e' sospesa. 
   4. Per le merci - compresi i mezzi di  trasporto  -  sottoposte  a
divieti  o  restrizioni  all'importazione  derivanti   da   leggi   e
regolamenti   nazionali,   puo'   essere   richiesta   una   garanzia
complementare a condizioni determinate dalla legislazione nazionale.