(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
   Fatte salve le operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E,
ciascuna Parte  contraente  accetta,  in  luogo  dei  suoi  documenti
nazionali e a titolo di garanzia delle somme di  cui  all'articolo  8
dell'Annesso A, ogni titolo di ammissione temporanea  valido  per  il
suo territorio, rilasciato ed utilizzato alle condizioni  determinate
in tale  Annesso  per  le  merci,  compresi  i  mezzi  di  trasporto,
temporaneamente importate in  attuazione  degli  altri  Annessi  alla
presente Convenzione da detta Parte eventualmente accettati.