Articolo 5 Fatte salve le operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E, ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti nazionali e a titolo di garanzia delle somme di cui all'articolo 8 dell'Annesso A, ogni titolo di ammissione temporanea valido per il suo territorio, rilasciato ed utilizzato alle condizioni determinate in tale Annesso per le merci, compresi i mezzi di trasporto, temporaneamente importate in attuazione degli altri Annessi alla presente Convenzione da detta Parte eventualmente accettati.