(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
   1. Le merci (compresi  i  mezzi  di  trasporto)  che  usufruiscono
dell'ammissione temporanea,  devono  essere  riesportate  compresi  i
mezzi  di  trasporto,  entro  un  determinato   periodo   considerato
sufficiente  ai  fini  dell'ottenimento  del   fine   dell'ammissione
temporanea. Tale periodo  e'  stabilito  individualmente  in  ciascun
Annesso. 
   2. Le autorita' doganali possono sia  concedere  un  termine  piu'
lungo di quello previsto in ciascun Annesso, sia prorogare il termine
iniziale. 
   3. Se le merci (compresi i mezzi di trasporto) poste in ammissione
temporanea, non possono essere riesportate a seguito di un  sequestro
diverso  da  un  sequestro  effettuato  dietro  richiesta  legale  di
privati, l'obbligo di riesportazione e' sospeso per tutta  la  durata
del sequestro.