(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
   Ciascuna  Parte  contraente  puo'  a  richiesta   autorizzare   il
trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea  ad
ogni altra persona: 
   a) se tale persona si conforma alle condizioni previste dalla 
presente Convenzione, e 
   b) se essa  subentra  negli  obblighi  del  beneficiario  iniziale
dell'ammissione temporanea.