(Annesso A-art. 10)
                             Articolo 10 
   1. La prova della riesportazione di merci,  compresi  i  mezzi  di
trasporto, importate sotto la copertura di un  titolo  di  ammissione
temporanea e' costituita dalla  matrice  di  riesportazione  di  tale
titolo debitamente compilata e sulla quale e' stato apposto il timbro
delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea. 
   2.Qualora non sia  stato  certificato  che  la  riesportazione  e'
avvenuta secondo il paragrafo 1 del presente articolo,  le  autorita'
doganali del territorio di ammissione  temporanea  possono  accettare
come prova della riesportazione, anche dopo la scadenza del titolo di
ammissione temporanea: 
   a) le menzioni apposte dalle autorita' doganali di un'altra  Parte
contraente   sui   titoli   di   ammissione    temporanea    all'atto
dell'importazione o della ri-importazione  o  un  attestato  di  tali
autorita' basato sulle menzioni annotate su un tagliando staccato del
documento al momento dell'importazione o  della  ri-importazione  sul
loro territorio, a condizione che tali menzioni  siano  attinenti  ad
una importazione o ad una riesportazione  della  quale  e'  possibile
stabilire l'avvenuta effettuazione  dopo  la  riesportazione  che  la
Parte Contraente e' tenuta a dimostrare; 
   b) ogni altra prova che dimostri che le merci (compresi i mezzi di
trasporto) si trovano fuori da questo territorio. 
   3.  Qualora  le  autorita'  doganali  di  una   Parte   Contraente
dispensino dalla riesportazione alcune merci, ivi compresi i mezzi di
trasporto,  che  sono  state  ammesse  sul  loro  territorio  con  la
copertura di  un  titolo  di  ammissione  temporanea,  l'associazione
garante sara' liberata dai suoi obblighi  solo  quando  le  autorita'
avranno certificato sullo stesso titolo che la situazione  di  queste
merci, compresi i mezzi di trasporto, e' stata regolarizzata.