Articolo 17 Sono ammessi in franchigia del dazio di importazione, e senza essere soggetti ad alcun divieto o restrizione d'importazione, i titoli di ammissione temporanea o le parti di questi titoli rilasciate o destinati ad essere rilasciate nel territorio d'importazione di tali titoli, e che sono spedite alle associazioni emittenti da una associazione garante, da un'organizzazione internazionale o dalle autorita' doganali di una Parte contraente. Analoghe agevolazioni sono concesse per quanto riguarda l'esportazione.