(Annesso A-art. 18)
                             Articolo 18 
   1.  Le  Parti  contraenti  possono  formulare  una  riserva,  alle
condizioni previste all'articolo 29 della  presente  Convenzione  per
quanto concerne l'accettazione  dei  libretti  ATA  per  il  traffico
postale. 
   2. Nessuna altra riserva e' ammessa al presente Annesso.