Articolo 19 1. Alla sua entrata in vigore il presente Annesso in conformita' con le disposizioni dell'articolo 27 della presente Convenzione abroghera' e sostituira' la Convenzione doganale sul libretto ATA per l'ammissione temporanea di merci, Bruxelles, 6 dicembre 1961, nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato tale Annesso e che sono Parti contraenti a tali Convenzioni. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, di cui sopra, i libretti ATA rilasciati in attuazione della Convenzione doganale relativa al libretto ATA per l'ammissione temporanea di merci 1961 prima dell'entrata in vigore del presente Annesso, saranno accettate fino al completamento delle operazioni per le quali sono state rilasciate.