(Annesso A-art. 19)
                             Articolo 19 
   1. Alla sua entrata in vigore il presente Annesso  in  conformita'
con le  disposizioni  dell'articolo  27  della  presente  Convenzione
abroghera' e sostituira' la Convenzione doganale sul libretto ATA per
l'ammissione temporanea di merci, Bruxelles, 6 dicembre  1961,  nelle
relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato tale Annesso  e
che sono Parti contraenti a tali Convenzioni. 
   2.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente
Articolo, di cui sopra, i libretti ATA rilasciati in attuazione della
Convenzione  doganale  relativa  al  libretto  ATA  per  l'ammissione
temporanea di merci 1961 prima dell'entrata in  vigore  del  presente
Annesso, saranno accettate fino al completamento delle operazioni per
le quali sono state rilasciate.