(Annesso A-art. 2)
                             Articolo 2 
   1. Ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi  documenti
doganali nazionali ed in garanzia delle somme di cui  all'articolo  8
del presente Annesso, alle condizioni di  cui  all'articolo  5  della
presente Convenzione, ogni titolo di ammissione  temporanea  valevole
per il suo territorio rilasciato ed utilizzato alle condizioni deter-
minate nel  presente  Annesso  per  le  merci  compresi  i  mezzi  di
trasporto,  temporaneamente  importate  in  attuazione  degli   altri
Annessi alla presente Convenzione. 
   2. Ciascuna Parte contraente puo' altresi' accettare  ogni  titolo
di  ammissione  temporanea,  rilasciato  ed  utilizzato  alle  stesse
condizioni per le operazioni di ammissione temporanea  effettuate  in
attuazione delle sue leggi e regolamenti nazionali. 
   3. Ciascuna  Parte  contraente  puo'  accettare  per  il  transito
doganale  ogni  titolo  di  ammissione  temporanea,   rilasciato   ed
utilizzato alle stesse condizioni. 
   4. Le merci compresi  i  mezzi  di  trasporto  che  devono  essere
oggetto di una lavorazione o di una riparazione  non  possono  essere
importate con un titolo di ammissione temporanea.