(Annesso A-art. 4)
                             Articolo 4 
   1. A condizioni e garanzie da  essa  determinate,  ciascuna  Parte
contraente potra' abilitare associazioni garanti  a  garantire  ed  a
rilasciare titoli  di  ammissione  temporanea  sia  direttamente  sia
tramite associazioni emittenti. 
   2. Un'associazione garante potra' essere abilitata  da  una  Parte
contraente solo se la sua garanzia si  estende  alle  responsabilita'
incorse da tale Parte in occasione di operazioni  effettuate  con  la
copertura  di  titoli  di   ammissione   temporanea   rilasciati   da
associazioni emittenti corrispondenti.