(Annesso A-art. 5)
                             Articolo 5 
   1. Le associazioni emittenti  non  possono  rilasciare  titoli  di
ammissione temporanea la cui durata di validita' e'  superiore  a  un
anno a decorrere dal giorno del loro rilascio. 
   2.  Ogni  modifica  alle  indicazioni  riportate  sul  titolo   di
ammissione temporanea dall'associazione emittente  sara'  debitamente
approvata da tale associazione o dall'associazione  garante.  Nessuna
modifica  sara'  consentita  dopo  che  le  autorita'  doganali   del
territorio di ammissione temporanea abbiano accettato tali titoli, se
non con il consenso di tali Autorita'. 
   3. Nessuna merce puo', dopo il rilascio del libretto  ATA,  essere
aggiunta all'elenco delle merci enumerate sul retro  della  copertina
del libretto o nei fogli supplementari in annesso (elenco generale).