(Annesso A-art. 8)
                             Articolo 8 
   1.  Ciascuna  associazione  garante  garantisce   alle   Autorita'
doganali della Parte contraente sul di cui territorio ha la sua sede,
il pagamento dell'importo del dazio di  importazione  e  degli  altri
importi esigibili ad esclusione di  quelli  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 4 della presente Convenzione in caso di inosservanza  delle
condizioni  stabilite  per  l'ammissione  temporanea  o  il  transito
doganale di merci, compresi  i  mezzi  di  trasporto,  introdotte  in
questo territorio  con  la  copertura  di  un  titolo  di  ammissione
temporanea rilasciato da una associazione  emittente  corrispondente.
Essa e' tenuta, congiuntamente ed in solido con le persone  debitrici
degli importi di cui sopra, al pagamento di tali importi. 
   2. Libretto Ata 
   L'associazione garante non e' tenuta al pagamento di un  ammontare
che ecceda di oltre il 10% l'importo del dazio di importazione. 
   Libretto CPD 
   L'associazione garante non e' tenuta al pagamento di un  ammontare
superiore  all'importo  del  dazio  di   importazione   eventualmente
maggiorato degli interessi di mora. 
   3.  Se  le  autorita'  doganali  del  territorio   di   ammissione
temporanea  hanno  dato  quietanza  liberatoria  ad  un   titolo   di
ammissione temporanea per determinate  merci  (compresi  i  mezzi  di
trasporto) esse  non  potranno  piu'  fare  reclamo  all'associazione
garante per  quanto  riguarda  queste  merci  (compresi  i  mezzi  di
trasporto) per il pagamento delle somme di cui  al  paragrafo  1  del
presente articolo. Tuttavia un reclamo potra' ancora essere inoltrato
all'associazione garante qualora sia successivamente  constatato  che
la quietanza liberatoria e' stata ottenuta irregolarmente  o  con  la
frode o qualora vi sia stata violazione delle  condizioni  cui  erano
soggette l'ammissione temporanea o il transito doganale. 
   4. Libretto ATA 
   Le  autorita'  doganali  non  possono  in   alcun   caso   esigere
dall'associazione garante  il  pagamento  degli  importi  di  cui  al
paragrafo 1 del presente articolo qualora il reclamo  non  sia  stato
inoltrato a tale associazione entro il termine di un anno a decorrere
dalla data di perenzione del libretto ATA. 
   5. Libretto CPD 
   Le  autorita'  doganali  non  possono  in   alcun   caso   esigere
dall'associazione  garante  il  pagamento  delle  somme  di  cui   al
paragrafo 1 del presente articolo se non e' stata data notifica entro
il termine di un anno, a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  della
validita' del libretto, della non effettuata quietanza  del  libretto
CPD.  Le  autorita'  doganali  forniranno  all'associazione   garante
informazioni sul calcolo del dazio di importazione entro  il  termine
di un anno a decorrere dalla notifica  di  non  effettuata  quietanza
liberatoria. La responsabilita' dell'associazione garante per  questi
importi verra' a scadere se tali informazioni non sono fornite  entro
il termine di un anno.