(Annesso A-art. 9)
                             Articolo 9 
   1. Libretto ATA 
   a) Le  associazioni  garanti  hanno  un  termine  di  sei  mesi  a
decorrere dalla data alla quale le autorita'  doganali  reclamano  il
pagamento degli importi di cui al precedente articolo 8 paragrafo  1,
per fornire la prova della riesportazione  alle  condizioni  previste
dal presente Annesso  o  di  ogni  altra  quietanza  liberatoria  del
libretto ATA. 
   b)  Se  questa  prova  non  e'  fornita  nei   tempi   prescritti,
l'associazione garante versa immediatamente un deposito a  fronte  di
questi importi oppure versa tali importi a titolo  provvisorio;  tali
depositi o versamenti divengono definitivi allo scadere di un termine
di tre mesi a decorrere dalla data del  deposito  o  del  versamento.
Durante quest'ultima scadenza, l'associazione garante puo' ancora, ai
fini della restituzione delle somme depositate o versate, fornire  le
prove previste al paragrafo precedente. 
   c) Per  le  Parti  contraenti  le  cui  leggi  e  regolamenti  non
prevedono  il  deposito  o  il  versamento  provvisorio   del   dazio
d'importazione, i pagamenti eventualmente effettuati alle  condizioni
previste nel paragrafo precedente sono considerati  come  definitivi;
tuttavia il loro importo sara'  rimborsato  quando  saranno  fornite,
entro tre mesi  a  decorrere  dalla  data  del  pagamento,  le  prove
previste al capoverso a) del presente paragrafo. 
   2. Libretto CPD 
   a) Le associazioni garanti hanno un termine di un anno a decorrere
dalla data di notifica della non-quietanza liberatoria  dei  libretti
CPD per fornire la prova della riesportazione dei mezzi di  trasporto
alle condizioni previste del presente Annesso o ogni  altra  regolare
quietanza liberatoria del Libretto CPD. Tuttavia questo periodo avra'
effetto solo a decorrere dalla data di scadenza dei libretti CPD.  Se
le Autorita' doganali contestano la validita'  della  prova  fornita,
esse debbono informarne l'associazione garante entro un  termine  non
eccedente un anno. 
   b) Se  questa  prova  non  e'  fornita  nei  termini  autorizzati,
l'associazione  garante  dovra'  depositare  o   versare   a   titolo
provvisorio entro  un  termine  massimo  di  tre  mesi  il  dazio  di
importazione dovuto. Tale deposito o versamento divengono  definitivi
allo scadere di un  termine  di  anno  a  decorrere  dalla  data  del
deposito   o   del   versamento.   Durante    quest'ultimo    periodo
l'associazione garante puo' ancora, ai fini della restituzione  delle
somme depositate o versate, fornire le prove previste al capoverso a)
del presente paragrafo. 
   c) Per  le  Parti  contraenti  le  cui  leggi  e  regolamenti  non
prevedono il deposito  o  il  versamento  provvisorio  del  dazio  di
importazione, i pagamenti eventualmente  effettuati  alle  condizioni
previste al capoverso b) del presente paragrafo  saranno  considerate
definitive, ma il loro importo  sara'  rimborsato  qualora  le  prove
previste al capoverso a) del presente paragrafo siano  fornite  entro
un anno a decorrere dalla data del pagamento.