Articolo 9 1. Libretto ATA a) Le associazioni garanti hanno un termine di sei mesi a decorrere dalla data alla quale le autorita' doganali reclamano il pagamento degli importi di cui al precedente articolo 8 paragrafo 1, per fornire la prova della riesportazione alle condizioni previste dal presente Annesso o di ogni altra quietanza liberatoria del libretto ATA. b) Se questa prova non e' fornita nei tempi prescritti, l'associazione garante versa immediatamente un deposito a fronte di questi importi oppure versa tali importi a titolo provvisorio; tali depositi o versamenti divengono definitivi allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data del deposito o del versamento. Durante quest'ultima scadenza, l'associazione garante puo' ancora, ai fini della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove previste al paragrafo precedente. c) Per le Parti contraenti le cui leggi e regolamenti non prevedono il deposito o il versamento provvisorio del dazio d'importazione, i pagamenti eventualmente effettuati alle condizioni previste nel paragrafo precedente sono considerati come definitivi; tuttavia il loro importo sara' rimborsato quando saranno fornite, entro tre mesi a decorrere dalla data del pagamento, le prove previste al capoverso a) del presente paragrafo. 2. Libretto CPD a) Le associazioni garanti hanno un termine di un anno a decorrere dalla data di notifica della non-quietanza liberatoria dei libretti CPD per fornire la prova della riesportazione dei mezzi di trasporto alle condizioni previste del presente Annesso o ogni altra regolare quietanza liberatoria del Libretto CPD. Tuttavia questo periodo avra' effetto solo a decorrere dalla data di scadenza dei libretti CPD. Se le Autorita' doganali contestano la validita' della prova fornita, esse debbono informarne l'associazione garante entro un termine non eccedente un anno. b) Se questa prova non e' fornita nei termini autorizzati, l'associazione garante dovra' depositare o versare a titolo provvisorio entro un termine massimo di tre mesi il dazio di importazione dovuto. Tale deposito o versamento divengono definitivi allo scadere di un termine di anno a decorrere dalla data del deposito o del versamento. Durante quest'ultimo periodo l'associazione garante puo' ancora, ai fini della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove previste al capoverso a) del presente paragrafo. c) Per le Parti contraenti le cui leggi e regolamenti non prevedono il deposito o il versamento provvisorio del dazio di importazione, i pagamenti eventualmente effettuati alle condizioni previste al capoverso b) del presente paragrafo saranno considerate definitive, ma il loro importo sara' rimborsato qualora le prove previste al capoverso a) del presente paragrafo siano fornite entro un anno a decorrere dalla data del pagamento.