(Annesso B.1-art. 3)
                             Articolo 3 
   Per tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni  previste
dalla presente Convenzione ed a meno che  la  legislazione  nazionale
del territorio di ammissione temporanea non  lo  consenta,  le  merci
poste in ammissione temporanea non possono essere: 
   a) prestate, noleggiate o utilizzate a pagamento; 
   b) trasportate fuori dal luogo della manifestazione.