(Annesso B.1-art. 4)
                             Articolo 4 
   1. Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad
essere presentate o utilizzate in  una  esposizione,  una  fiera,  un
congresso o analoga manifestazione e' di almeno sei mesi a  decorrere
dalla data di ammissione temporanea. 
   2.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente
articolo,  le  autorita'  doganali  autorizzano  gli  interessati   a
lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci che debbono
essere presentate o utilizzate ad una  successiva  manifestazione,  a
condizione che essi si conformino alle  disposizioni  delle  leggi  e
regolamenti di tale territorio e che le merci siano riesportate entro
il termine di un anno a decorrere dalla data  della  loro  ammissione
temporanea.