Articolo 6 1. All'atto dell'importazione e della riesportazione, sara' effettuato il controllo e lo sdoganamento delle merci gia' presentate o utilizzate in una esposizione o destinate ad esserlo, in tutti i casi in cui cio' e' possibile ed opportuno, sul luogo stesso di tale esposizione. 2. Ciascuna Parte contraente fara' di tutto, in tutti i casi in cui lo ritiene utile, in considerazione dell'importanza dell'esposizione, per aprire, per una durata ragionevole, un Ufficio doganale sui luoghi dell'esposizione organizzata sul suo territorio.