(Annesso B.1-art. 6)
                             Articolo 6 
   1.  All'atto  dell'importazione  e  della  riesportazione,   sara'
effettuato il controllo e lo sdoganamento delle merci gia' presentate
o utilizzate in una esposizione o destinate ad esserlo,  in  tutti  i
casi in cui cio' e' possibile ed opportuno, sul luogo stesso di  tale
esposizione. 
   2. Ciascuna Parte contraente fara' di tutto, in tutti  i  casi  in
cui   lo   ritiene   utile,   in    considerazione    dell'importanza
dell'esposizione, per aprire, per una durata ragionevole, un  Ufficio
doganale sui luoghi dell'esposizione organizzata sul suo territorio.