(Annesso B.2-art. 1)
                            ANNESSO B. 2 
             Annesso relativo al materiale professionale 
                           Articolo primo 
   Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  Annesso,   l'espressione
"materiale professionale" significa: 
   1. Il materiale di stampa, di radio e di televisione necessario ai
rappresentanti della stampa, della radio e della televisione  che  si
recano sul territorio  di  un  altro  paese  al  fine  di  realizzare
servizi, registrazioni  o  trasmissioni  nell'ambito  di  determinati
programmi, un elenco illustrativo dei quali figura  nell'Appendice  I
al presente Annesso; 
   2. Il materiale cinematografico necessario ad una persona  che  si
reca nel territorio di un altro paese al fine  di  realizzare  uno  o
piu'  determinati  films,  l'elenco  illustrativo  dei  quali  figura
nell'Appendice II al presente Annesso; 
   3. Ogni altro materiale necessario all'esercizio  del  mestiere  o
della professione di una persona che si reca  nel  territorio  di  un
altro paese per compiervi un determinato lavoro,  ad  esclusione  del
materiale che deve essere utilizzato per la fabbricazione industriale
o la confezione di merci,  oppure,  a  meno  che  non  si  tratti  di
apparecchiature manuali, per lo sfruttamento di risorse naturali, per
la  costruzione,  riparazione  o  manutenzione   di   immobili,   per
l'esecuzione di lavori di sterro o  di  lavori  analoghi.  Un  elenco
illustrativo  di  questo  materiale  figura  nell'Appendice  III   al
presente Annesso; 
   4. Gli apparecchi ausiliari del materiale di cui ai paragrafi 1, 2
e 3 del presente articolo ed i relativi accessori.