(Annesso B.2-art. 3)
                             Articolo 3 
   1. Al fine di poter beneficiare delle  agevolazioni  concesse  dal
presente Annesso, il materiale professionale: 
     a) deve essere di proprieta' di una persona stabilita o 
   residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea; 
     b) deve essere importato da una persona stabilita o residente al 
   di fuori del territorio di ammissione temporanea; 
     c) deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si 
   reca nel territorio di ammissione  temporanea  o  secondo  le  sue
direttive. 
   2. Il paragrafo 1 c) di cui sopra non e' applicabile al  materiale
importato in vista della realizzazione di un film, di un programma di
televisione o di un'opera audiovisiva, in esecuzione di un  contratto
di co-produzione di cui  sarebbe  Parte  una  persona  stabilita  nel
territorio di ammissione  temporanea  ed  approvato  dalle  autorita'
competenti di questo territorio  nel  quadro  di  un  accordo  inter-
governativo di co-produzione. 
   3. Il materiale cinematografico di stampa, radio e televisione non
puo' essere oggetto di un contratto di noleggio o  analogo  contratto
eventualmente  stipulato  da  persona  stabilita  nel  territorio  di
ammissione temporanea, rimanendo inteso che tale  condizione  non  e'
applicabile  in  caso  di  realizzazione  di  programmi   comuni   di
trasmissioni radio o televisive.