(Annesso B.2-art. 4)
                             Articolo 4 
   1. L'ammissione  temporanea  di  materiali  di  produzione  e  dei
servizi trasmessi via radio o televisione e dei veicoli  specialmente
adattati per essere utilizzati per  servizi  trasmessi  via  radio  o
televisione ed i loro equipaggiamenti importati da organismi pubblici
o  privati  abilitati  a  tal  fine  dalle  Autorita'  doganali   del
territorio di ammissione temporanea,  e'  concessa  senza  che  siano
richiesti un documento doganale o una garanzia. 
   2. Le autorita' doganali possono esigere la  presentazione  di  un
elenco o di  un  inventario  dettagliato  del  materiale  di  cui  al
paragrafo 1, assieme ad un impegno scritto di riesportazione.