Articolo 4 1. L'ammissione temporanea di materiali di produzione e dei servizi trasmessi via radio o televisione e dei veicoli specialmente adattati per essere utilizzati per servizi trasmessi via radio o televisione ed i loro equipaggiamenti importati da organismi pubblici o privati abilitati a tal fine dalle Autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, e' concessa senza che siano richiesti un documento doganale o una garanzia. 2. Le autorita' doganali possono esigere la presentazione di un elenco o di un inventario dettagliato del materiale di cui al paragrafo 1, assieme ad un impegno scritto di riesportazione.