(Annesso B.2-art. 5)
                             Articolo 5 
   Il termine di riesportazione del  materiale  professionale  e'  di
almeno dodici mesi a decorrere dalla data di  ammissione  temporanea.
Tuttavia, per i veicoli, il termine  di  riesportazione  puo'  essere
stabilito in considerazione del motivo  e  della  previsibile  durata
della permanenza sul territorio di ammissione temporanea.