(Annesso B.2-art. 6)
                             Articolo 6 
   Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare o di ritirare il
beneficio dell'ammissione  temporanea  ai  veicoli  menzionati  nelle
Appendici I e III che,  sia  pure  a  titolo  occasionale,  imbarcano
persone a pagamento o caricano merci sul suo territorio,  e  sbarcano
tali persone o scaricano le merci o scaricano le merci  in  un  luogo
situato sullo stesso territorio.