(Annesso B.3-Appendice II)
                            APPENDICE II 
        Disposizioni relative al contrassegno dei contenitori 
   1. Le seguenti indicazioni, iscritte in maniera durevole, dovranno
essere apposte in uno spazio appropriato e chiaramente visibile,  sui
contenitori: 
   a) identificazione del proprietario o dell'utente principale; 
   b)  contrassegni  e  numeri  di  identificazione  del  contenitore
stabiliti dal proprietario o dall'utente, 
   c) tara del contenitore, compresi tutti gli accessori  stabilmente
fissati. 
   2. Il paese al quale il contenitore  e'  collegato  potra'  essere
indicato sia per intero, sia con  il  Codice  del  paese  ISO  alfa-2
previsto nella norma internazionale ISO 3166, sia per mezzo del segno
distintivo utilizzato per indicare il  paese  d'immatricolazione  dei
veicoli automobili in circolazione stradale  internazionale.  Ciascun
paese potra' subordinare l'impiego sui contenitori del suo nome o del
suo segno all'osservanza della sua legislazione nazionale. Si  dovra'
poter identificare il proprietario o  l'utilizzatore  attraverso  sia
l'indicazione del nome, sia una sigla sancita dall'uso, ad esclusione
di simboli come emblemi o bandiere. 
   3. Affinche' i contrassegni ed i  numeri  di  identificazione  che
figurano sui contenitori possano essere considerati come iscritti  in
maniera durevole quando si utilizza una striscia di materia plastica,
dovranno essere osservate le seguenti condizioni: 
   a) Dovra' essere utilizzato un adesivo di qualita'.  La  striscia,
dopo essere stata  applicata,  dovra'  fornire  una  resistenza  alla
trazione inferiore alla forza  di  adesione  in  modo  tale  che  sia
impossibile scollare  il  foglio  senza  danneggiarlo.  Una  striscia
ottenuta per mezzo di colata soddisfa a queste esigenze. Una striscia
fabbricata per mezzo di calandratura non potra' essere utilizzata. 
   b) Qualora i segni ed i numeri di identificazione  debbano  essere
modificati, la  striscia  da  sostituire  dovra'  essere  interamente
ritirata  prima  di  fissare  una  nuova  striscia.   E'   prescritta
l'apposizione di una nuova striscia su una striscia gia' incollata. 
   4. Le specifiche concernenti  l'utilizzazione  della  striscia  di
materia plastica per il contrassegno dei  contenitori  enunciati  nel
paragrafo 3 della presente Appendice non escludono la possibilita' di
utilizzare altri metodi durevoli di contrassegno.