APPENDICE II Disposizioni relative al contrassegno dei contenitori 1. Le seguenti indicazioni, iscritte in maniera durevole, dovranno essere apposte in uno spazio appropriato e chiaramente visibile, sui contenitori: a) identificazione del proprietario o dell'utente principale; b) contrassegni e numeri di identificazione del contenitore stabiliti dal proprietario o dall'utente, c) tara del contenitore, compresi tutti gli accessori stabilmente fissati. 2. Il paese al quale il contenitore e' collegato potra' essere indicato sia per intero, sia con il Codice del paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166, sia per mezzo del segno distintivo utilizzato per indicare il paese d'immatricolazione dei veicoli automobili in circolazione stradale internazionale. Ciascun paese potra' subordinare l'impiego sui contenitori del suo nome o del suo segno all'osservanza della sua legislazione nazionale. Si dovra' poter identificare il proprietario o l'utilizzatore attraverso sia l'indicazione del nome, sia una sigla sancita dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere. 3. Affinche' i contrassegni ed i numeri di identificazione che figurano sui contenitori possano essere considerati come iscritti in maniera durevole quando si utilizza una striscia di materia plastica, dovranno essere osservate le seguenti condizioni: a) Dovra' essere utilizzato un adesivo di qualita'. La striscia, dopo essere stata applicata, dovra' fornire una resistenza alla trazione inferiore alla forza di adesione in modo tale che sia impossibile scollare il foglio senza danneggiarlo. Una striscia ottenuta per mezzo di colata soddisfa a queste esigenze. Una striscia fabbricata per mezzo di calandratura non potra' essere utilizzata. b) Qualora i segni ed i numeri di identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire dovra' essere interamente ritirata prima di fissare una nuova striscia. E' prescritta l'apposizione di una nuova striscia su una striscia gia' incollata. 4. Le specifiche concernenti l'utilizzazione della striscia di materia plastica per il contrassegno dei contenitori enunciati nel paragrafo 3 della presente Appendice non escludono la possibilita' di utilizzare altri metodi durevoli di contrassegno.