(Annesso B.3-art. 2)
                             Articolo 2 
     Beneficiano  dell'ammissione  temporanea  in   conformita'   con
l'articolo 2 della presente Convenzione le seguenti  merci  importate
nel quadro di una operazione commerciale: 
   a) gli imballaggi importati sia pieni per essere riesportati vuoti
o pieni, sia vuoti per essere riesportati pieni; 
   b) i contenitori caricati o non con merci, nonche' gli accessori e
gli equipaggiamenti di contenitori ammessi temporaneamente  che  sono
sia importati con un contenitore per essere riesportati separatamente
o con un altro contenitore, sia importati  separatamente  per  essere
riesportati con un contenitore; 
   c)  le  parti  di  ricambio  importate  per  la   riparazione   di
contenitori che usufruiscono dell'ammissione temporanea in virtu' del
paragrafo b) di cui sopra; 
   d) le piattaforme di scarico; 
   e) i campioni; 
   f) i films pubblicitari; 
   g)  ogni  altra  merce  importata  per  uno  degli  scopi  di  cui
all'Appendice I nel quadro di un'operazione  commerciale  ma  la  cui
importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale.