Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione le seguenti merci importate nel quadro di una operazione commerciale: a) gli imballaggi importati sia pieni per essere riesportati vuoti o pieni, sia vuoti per essere riesportati pieni; b) i contenitori caricati o non con merci, nonche' gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori ammessi temporaneamente che sono sia importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore; c) le parti di ricambio importate per la riparazione di contenitori che usufruiscono dell'ammissione temporanea in virtu' del paragrafo b) di cui sopra; d) le piattaforme di scarico; e) i campioni; f) i films pubblicitari; g) ogni altra merce importata per uno degli scopi di cui all'Appendice I nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale.