(Annesso B.3-art. 5)
                             Articolo 5 
   1. L'ammissione temporanea di contenitori, piattaforme di  scarico
ed imballaggi e' concessa senza bisogno di un documento doganale o di
una garanzia. 
   2. In luogo del  documento  doganale  e  di  una  garanzia  per  i
contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea  puo'  essere
tenuto ad impegnarsi per iscritto: 
   1) a fornire  alle  autorita'  doganali,  dietro  loro  richiesta,
informazioni dettagliate relative ai moviemnti di ciascun contenitore
posto in ammissione temporanea, comprese  le  date  ed  i  luoghi  di
entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da questo
territorio, oppure un elenco dei contenitori assieme ad un impegno di
riesportazione, 
   2) a pagare il dazio di importazione che potrebbe essere richiesto
qualora le condizioni che regolano l'ammissione temporanea non  siano
soddisfatte. 
   3. In luogo del documento  doganale  e  di  una  garanzia  per  le
piattaforme  da   scarico   e   gli   imballaggi,   il   beneficiario
dell'ammissione temporanea  puo'  essere  tenuto  a  presentare  alle
Autorita' doganali un impegno scritto di riesportazione. 
   4.  Le  persone  che  si  avvalgono  regolarmente  del  regime  di
ammissione temporanea sono autorizzate  a  sottoscrivere  un  impegno
globale.